Con il Decreto-Legge 30/3/2023, n. 34, pubblicato sulla GU della stessa data e in vigore dal 1 aprile u.s., il Governo è intervenuto sul tema del Payback Dispositivi Medici, procedendo a stanziare un fondo di 1.085 milioni di euro per ripianare il deficit di regioni e provincie autonome per il periodo 2015-2018 e quindi ridurre, parzialmente, la richiesta di gettito in capo alle imprese fornitrici.
Il citato DL (art. 8) stabilisce che:
– per le imprese che NON hanno impugnato i provvedimenti per il pagamento del payback, oppure per quelle che vi rinunciano, il debito viena ridotto del 52% ovvero devono versare, a ciascuna regione o provincia autonoma, il “48% dell’importo indicato nei […] provvedimenti regionali o provinciali” entro il 30/6/2023;
– per le imprese che invece hanno impugnato e che non rinunciano al contenzioso, rimane fermo il termine del 30/4 per il pagamento complessivo, decorso inutilmente tale termine le regioni o provincie possono procedere alla compensazione con eventuali loro debiti e/o al recupero coattivo.
Per quanto riguarda invece l’IVA, dato che gli importi indicati nei provvedimenti risultano (erroneamente) al lordo, è stato previsto che le imprese che hanno già effettuato il pagamento possano “portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima“, diritto che tuttavia sorge solo dopo aver effettuato il relativo versamento (art. 9).
L’intervento punta evidentemente a diminuire il contenzioso.
Si preszume che le imprese che hanno ricevuto richieste di importi “non elevati” potranno essere indotte a versare il 48% del richiesto per evitare il contenzioso; viceversa, le imprese cui è richiesto di versare importi ingenti, probabilmente non accetteranno tale soluzione e decideranno di attendere la decisione del TAR Roma (a giugno o adirittura dopo l’estate).
Resta il fatto che chi non accetta la proposta del governo si vede esposto al rischio, dal 1 maggio p.v., di subìre la compensazione dei propri crediti.
Non solo: qualora il giudice amministrativo dovesse accogliere i ricorsi contro il decreto-payback, l’impresa che, nel frattanto, ha subìto la compensazione si troverebbe a dover procedere (lei) al recupero coattivo dell’importo contro le regioni e provincie.