Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Il Governo italiano ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/3/2023, il Decreto Legislativo n. 36 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.
Il D.Lgs.n. 36/2023, seppure “in vigore, con i relativi allegati, dal 1 aprile 2023”, diverrà tuttavia efficace solo dal 1 luglio p.v. (art. 229), quando l’attuale Codice verrà definitivamente abrogato (art. 226). Ciò significa che tutte le gare il cui bando risulta pubblicato dopo il 31/3/2023 e quelle che verranno pubblicate fino al 30/6 p.v. continueranno ad essere regolamentate dal D.Lgs.n. 50/2016. Solo le procedure pubblicate dopo il 1 luglio 2023 vedranno applicato il nuovo testo normativo (per tutte le gare in corso, continuerà comunque ad applicarsi il D.lgs.n. 50/2016 fino al loro termine).
Il D.lgs.n. 36/2023 è composto da 229 articoli e da 38 allegati, tutti già pubblicati unitamente al Codice, che è già completo e non contiene alcun rinvio a future disposizioni.
Il nuovo Codice risulta così diviso:
Libro I “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione”
“Dei principi” (artt. 1-12)
“L’ambito di applicazione, il RUP e le fasi d’affidamento” (artt. 13-18)
“Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (artt. 19-36)
“Della programmazione” (artt. 37-40)
“Della progettazione” (artt. 41-47)
Libro II “Dell’appalto”
“Dei contratti d’importo inferiore alle soglie comunitarie” (art. 48-55)
“Degli istituti e delle clausole comuni” (artt. 56-61)
“Dei soggetti” (artt. 62-69)
“Delle procedure di scelta del contraente” (artt. 70-76)
“Dello svolgimento delle procedure” (artt. 77-112)
“Dell’esecuzione” (artt. 113-126)
“Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari” (artt. 127-140)
Libro III “Dell’appalto nei settori speciali”
“Disposizioni applicabili e ambito soggettivo” (artt. 141-152)
“Delle procedure di scelta del contraente” (artt. 153-158)
“Della governance” (artt. 159-166)
“Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” (artt. 167-173)
Libro IV “Del partenariato pubblico-privato”
“Disposizioni generali” (artt. 174-175)
“Dei contratti di concessione” (artt. 176-195)
“Della locazione finanziaria” (artt. 196)
“Del contratto di disponibilità” (art. 197)
“Altre disposizioni in materia di Partenariato pubblico-privato” (art. 198-202)
“Dei servizi globali” (artt. 203-208)
Libro V “ Del contenzioso e dell’ANAC – disposizioni finali e transitorie”
“Del contenzioso” (artt. 209-220)
“Della governance” (artt. 221-224)
“Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” (artt. 225-229)
Risultano confermate tanto le distinzioni fra il contratto d’appalto (Libro II) e quello di concessione (Libro IV) – che non viene più distinta dal Partenariato pubblico-privato (PPP) ma ne rappresenta una particolare tipologia (insieme alla Finanza di progetto, alla Locazione finanziaria, al contratto di Disponibilità ecc.) Risultano regolamentate assieme le opere, le forniture ed i servizi pubblici, distinguendo poi le procedure cd. ‘sottosoglia comunitaria’ (con minore regolamentazione) rispetto a quelle soprasoglia. Non mancano novità come l’elencazione dei “principi” che devono regolamentare non solo l’indizione e l’esperimento di gara ma anche la fase esecutiva dei contratti pubblici, con particolare sottolineatura del principio del “risultato”, per l‘effettiva’ riuscita della procedura concorsuale e, al contempo, principio che racchiude in sé quello di legalità, di trasparenza e di tutela della concorrenza. Altra novità è data dalla forte digitalizzazione delle procedure di gara e di tutto il “ciclo di vita dei contratti”.
Vengono invece stabilizzate alcune disposizioni emergenziali (su acquisti sottosoglia, revisione-prezzi e modifiche contrattuali), la restrizione della fattispecie del “conflitto d’interessi”, la razionalizzazione delle cause d’esclusione per mancanza dei requisiti di moralità, alcune modifiche all’istituto dell’avvalimento (con l’ammissione di quello “premiale”), il superamento della distinzione fra ATI orizzontali e verticali, la nuova figura del RUP “di fase”, la calendarizzazione dei tempi per la conclusione delle gare, la nuova regolamentazione del subappalto ecc.