Alla luce del D.Lgs. 192/2012, mancano pochi giorni alla scadenza dei 60 gg delle prime fatture emesse nel 2013. Cosa cambia in pratica per le aziende? Cosa possiamo e dobbiamo fare per rendere efficace la lotta contro i ritardi di pagamento?
Risponde l’avv. Mauro Crosato, esperto legale amministrativista.
La disciplina dei ritardi nei pagamenti è contenuta nella direttiva 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs 231/2002. Questa norma prevedeva già l’obbligo, da parte anche delle Pubbliche Amministrazioni, di pagare i corrispettivi delle cessioni e dei servizi riceuti nel termine, derogabile, di 30 giorni dal “ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento”.
Decorso inutilmente tale termine, senza necessità di messa in mora, anche nei confronti delle Amministrazioni pubbbliche iniziavano a maturare a favore del creditore interessi moratori in misura pari al tasso di ricapitalizzazione della BCE aumentato di 7 punti: negli anni, il saggio di interesse è sempre stato superiore all’ 8%, con punte superiori all’ 11% nel 2007 – 2008.
Questo però non è bastato ad accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, che, se non addirittura peggiorati, di certo non sono migliorati.
La nuova disciplina introdotta dalla l. 192/2012 permette, per alcune Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Aziende sanitarie, di saldare i debiti nel termine di 60 giorni, che diviene inoltre, per le altre Pubbliche Amministrazioni, termine massimo di pagamento anche nel caso di accordi in deroga al normale pagamento in trenta giorni.
Viene inoltre aumentato il tasso di interesse, che passa al tasso di ricapitalizzazione più 8 punti.
Certo che se il regime precedente, non particolarmente dissimile dall’attuale, non ha sortito alcun effetto rilevante nei pagamenti ai fornitori, credo che difficilmente le nuove regole possano incidere significativamente sui tempi di pagamento delle Amministrazioni pubbliche.
L’intervento che ritengo opportuno è su due piani:
- da un punto di vista della singola impresa, inviare sempre la fattura per Posta Elettronica
Certificata per avere una data certificata per il ricevimento della “richiesta di pagamento”; provvedere ad un regolare sollecito delle fatture; - da parte delle Associazioni di categoria, che possono intervenire nei confronti delle Condizioni generali di contratto e nei capitolati generali delle Pubbliche Amministrazioni e chiedere la dichiarazione di nullità delle clausole contrastanti con il disposto normativo, come previsto dall’attuale testo del d.lgs 231/2002.