Una impresa erogatrice di prestazioni ortoprotesiche chiede: “In relazione ad un dispositivo realizzato “su misura”, come si può rispondere ad una contestazione della ASL sul prodotto fornito, per il quale non sia intervenuto il collaudo e sia ormai passato il termine di venti giorni previsto dall’art. 4 del D.M. 332/1999 ?”
Risponde l’esperto Avv. Mauro Crosato
Va premesso che la disciplina del collaudo contenuta nel decreto del 1999 riguarda la presunzione di conformità dell’ausilio fornito solo ai fini del pagamento, mentre, per gli altri effetti riconnessi dalla legge al collaudo, esso non può considerarsi positivamente avvenuto.
Il collaudo di ogni pubblica fornitura, ivi compresi gli ausili su misura, si configura come una verifica tecnico – amministrativa sulla corretta esecuzione del contratto, fino allo scorso aprile disciplinata dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici. Ora, con il nuovo codice, un decreto ministeriale conterrà le linee guida sull’esecuzione dei collaudi.
La mancanza di un collaudo, in realtà, equivale alla mancata, formale, accettazione del manufatto da parte dell’Amministrazione, le cui conseguenze non sono certo da sottovalutare: solo con l’accettazione, infatti, il fornitore consegue la liberazione per i vizi immediatamente riconoscibili del prodotto fornito, o per la sua non regolare esecuzione.
Mancando l’accettazione formale, l’Amministrazione potrà sempre contestare la consegna, negli ordinari termini di garanzia e decadenza previsti dal codice civile o dal contratto.
E’ quindi buona regola, nel caso in cui, trascorsi venti giorni dalla consegna, non venga effettuato il collaudo o non venga rilasciata dalla ASL una formale accettazione dell’ausilio, inviare sempre, per iscritto, una formale richiesta di esecuzione ed approvazione del collaudo, con l’effetto di costituire in mora l’amministrazione inadempiente.
Per i contratti pubblici, infatti, la regola per cui l’inazione della ASL protrattasi oltre il termine per l’esecuzione del collaudo equivarrebbe all’accettazione senza riserve, pur presente in giurisprudenza, si pone in evidente antitesi con l’obbligo di collaudo imposto dalle leggi speciali che regolano questa materia.
Per questo, la mora formale dell’amministrazione farà sorgere a carico dell’ASL, che intenda contestare l’ausilio fornito e non accettato, l’onere di provare che, al momento della consegna, il bene non avesse “le qualità pattuite” o non fosse “idoneo all’uso a cui è destinato”.
Pertanto, la ASL che, costituita in mora, non abbia proceduto al collaudo ed intenda contestare la fornitura, sarà tenuta a provare rigorosamente lo stato del bene ricevuto all’atto della consegna.
Questa prova, invece, grava sul fornitore, qualora non abbia richiesto formalmente l’esecuzione del collaudo.