Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 30.01.2024, ha accolto l’appello delle associazioni odontotecniche di Confartigianato Imprese e CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, capovolgendo la precedente sentenza TAR del Lazio ed aprendo la strada al riesame dell’istanza di riconoscimento della professione di Odontotecnico da parte del Ministero della Salute.
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Tra l’altro, nel testo della sentenza si legge:
“A ben vedere, l’istruttoria ministeriale, forse eccessivamente appiattita sul parere della CAO, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria valutazione negativa omettendo di esporre compiutamente i profili di paventata parcellizzazione e/o sovrapposizione con la professionalità odontoiatrica, tali da impedire l’utile seguito dell’iter disegnato dall’art. 5 cit.. Sullo stesso solco si è posto anche il primo giudice adito, trincerandosi dietro il disposto dell’art. 5, co. 4 cit. con asserzioni apodittiche prive di adeguato supporto argomentativo, specie quando afferma che la figura dell’odontotecnico “avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”: affermazione che resta, allo stato indimostrata, alla luce di quanto appena osservato.
L’appello deve, dunque, trovare accoglimento con riferimento al lamentato difetto istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Direzione ministeriale nell’esprimere la propria valutazione negativa all’utile seguito delle istanze presentate dalle appellanti.
Restano salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame dell’istanza di riconoscimento, fermo restando che non potrà fondare il diniego – ove sia comprovata la mancata modifica delle competenze dell’odontotecnica – sic et simpliciter con il carattere preclusivo del divieto di “sovrapposizioni” o “parcellizzazioni” di cui al ricordato art. 5, co. 4″