Avete valutato l’impatto della legge 221/2012 che all’art. 34 comma 35 recita “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”? Hanno proprio intenzione di spremerci come limoni????
Risponde l’avv. Mauro Crosato, esperto legale amministrativista.
La legge 221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, dispone, all’art. 34, comma 35, che le spese di pubblicazione debbano essere rimborsate dall’aggiudicatario nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Si tratta delle spese per la pubblicazione sui quotidiani degli estratti dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione per forniture, servizi e lavori, come previsto dall’art. 66, comma 7, secondo periodo: “Gli avvisi e i bandi+diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”. Inoltre, per le procedure di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, vanno rimborsate alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi, per estratto, “su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori”.
Questa disposizione si applica per “i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1. Gennaio 2013”: con questo vengono così addebitati anche i costi per gli avvisi di aggiudicazione che, riferiti a procedure già in corso o concluse da breve tempo. L’effetto, in questo caso, è di inserire a carico del partecipante dei costi di procedura non preventivati al momento dell’offerta, con una sorta di “retroattività” della disposizione normativa che lascia aperti molti dubbi sulla sua legittimità ed opportunità. Quindi, in definitiva, per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria vanno rimborsate alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione su stampa di bandi e avvisi mentre, per le procedure sotto soglia, il rimborso è previsto solo per le procedure relative ai lavori pubblici. Infatti, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi in merito alle procedure di servizi e forniture sotto soglia comunitaria sono previste dall’art. 124 del Codice dei Contratti pubblici, che non prevede obblighi di pubblicazione su quotidiani e che non viene richiamato dall’art. 34, comma 35 del d.l. Restano in ogni caso a carico dell’Unione Europea le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed a carico della Stazione Appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.