Un operatore segnala: le aziende sanitarie interpretano in maniera diversa il concetto di soglia entro la quale è possibile utilizzare l’affidamento diretto di forniture entro i 40.000€ per ausili appartenenti agli elenchi 2A e 2B. Secondo alcuni, 40.000€ è la soglia cumulata delle forniture annue affidate a specifica ditta, mentre altri utilizzano questo valore come limite per singola fornitura. Qual’è la corretta interpretazione?
Risponde Mauro Crosato, Avvocato amministrativista
La questione in realtà va posta con riferimento non solo alla soglia di € 40.000,00 prevista dall’art. 36, c. 2, lett. a), che fissa la soglia dei 40.000,00 euro, al di sotto della quale è possibile procedere con un “affidamento diretto”, ma con riferimento ai principi degli acquisti pubblici ed, in particolare, alle procedure sotto soglia.
Infatti, se da una parte è vero, che il limite si applica alla singola procedura di acquisto, è anche vero che un acquisto ripetuto presso lo stesso operatore economico o per prodotti analoghi, tali da superarla non è consentita.
L’art. 35 del codice, infatti, al comma 6, vieta l’indebito frazionamento, ovvero la suddivisione di un acquisto in piccole porzioni, al fine di evitare l’applicazione delle procedure d’acquisto previste dalla norma. Questo è un principio generale per i contratti pubblici, che non vi è motivo di ritenere non applicabile anche nell’ambito delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria (oggi € 214.000,00 per beni e servizi aggiudicati dalle amministrazioni non centrali).
In relazione alla ripetizione degli acquisti presso lo stesso operatore economico, il divieto è contenuto nell’art. 36, c. 1, che introduce il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Ricordo, inoltre, che per gli acquisti sottosoglia può essere obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme d’acquisto pubbliche, Consip o previste dalle Centrali Regionali di Acquisto.
Come ultima annotazione, va precisato che il d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), per beni e servizi ha di fatto eliminato la soglia di € 40.000,00, permettendo alle stazioni appaltanti di procedere con affidamento diretto fino al nuovo limite di € 75.000,00 per le procedure avviate fino alla fine del 2021 (art. 1, modificato dalla legge di conversione n. 120/2020).