Viene chiesto a quali condizioni un odontotecnico possa emettere la fattura direttamente al cliente finale, anziché all’odontoiatra.
Risponde: Mauro Crosato, Avvocato amministrativista
Va premesso che la professione di odontotecnico è considerata “arte ausiliaria” dal R.D. 1334/1928, che, all’art. 11, prevede espressamente che “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”.
Il divieto, quindi, di operare direttamente nei confronti del paziente è limitato alle operazioni svolte nella bocca del paziente. Nulla dice la norma in merito alla possibilità per l’odontotecnico di fatturare direttamente al cliente la prestazione eseguita. Probabilmente, il dubbio che la fatturazione diretta sia interdetta all’odontotecnico, è sorto in quanto il Decreto del 1928 non la prevede espressamente, a differenza di quanto ad esempio prescritto per gli ottici.
Interpellata sul punto, l’Agenzia delle Entrate non ha mai avuto dubbi: essendo la figura dell’odontotecnico inserita tra le professioni ausiliarie sanitarie, non solo vi è titolo per l’emissione diretta della fattura, ma essa, se accompagnata dalla prescrizione medica, può essere detratta dal cliente, al pari di ogni altra prestazione sanitaria (Circolare 39/E del 10.7.2010).
Peraltro, già con la nota del 2 maggio 1995 il Ministero delle Finanze aveva chiarito che le prestazioni rese dagli odontotecnici andavano esentate dall’IVA essendo rese da esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza. Questa nota richiamava il parere del Ministero della Salute del 24.2.1995, secondo il quale le prestazioni di riparazione delle protesi, anche se eseguite in assenza di una prescrizione medica e anche se fatturate direttamente al paziente, sono in ogni caso funzionalmente connesse all’attività sanitaria.
Di fatto, viene così ammesso, dal Ministero della Salute, la possibilità di un rapporto diretto tra odontotecnico e cliente. Si tratta certo di un’ammissione parziale, riferita solo alla riparazione delle protesi, ma vale a ribadire il principio per il quale il divieto di interazione con il paziente riguarda, per l’odontotecnico, solo le manovre nella bocca del paziente, non certo il rapporto di clientela.
Nel 2012, a seguito della pubblicazione sul Corriere della Sera di una nota di precisazione dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva non necessaria la prescrizione medica per la detraibilità delle fatture emesse direttamente dall’odontotecnico al paziente, si è accesa una polemica del CAO, che, partendo dalla necessità della prescrizione medica, come presupposto della prestazione dell’odontotecnico, riteneva che il divieto di rapporto diretto con la clientela comportasse, necessariamente, anche il divieto di emissione diretta della fattura.
Tuttavia, va ricordato che le fattispecie sanzionatorie, nel nostro ordinamento, sono tipiche: vanno quindi espressamente previste dalla legge e per esse vige il divieto di estensione analogica. Mancando una norma specifica che impedisca all’odontoiatra di fatturare direttamente al paziente, questo modo di operare deve pertanto considerarsi lecito. In linea con quanto previsto dalla circolare 39/E del 2010, deve però ritenersi che, ai fini della deducibilità della spesa da parte del cliente, la fattura vada accompagnata dalla prescrizione dell’odontoiatra, presupposto indispensabile per la prestazione resa dall’odontotecnico.