Domanda: “Quale aliquota deve applicare un odontotecnico con P.IVA che collabora con Laboratori Odontotecnici”
Risponde Giuliana Capellesso, esperta fiscale CNA
Risposta: L’Odontotecnico è colui che “realizza” le protesi e i dispositivi medici dentali prescritti dai medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria. L’attività è regolamentata dall’articolo 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dagli articoli 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La disciplina Iva prevede che la realizzazione e cessione di protesi dentarie o di riparazione delle stesse su commissione di medici siano “Esenti IVA Art. 10 n. 18” quando realizzate da odontotecnici, in quanto trattasi di “prestazione di servizio che viene resa nell’esercizio della professione sanitaria”.
Nel caso di specie si chiede il trattamento ai fini IVA, per la realizzazione, su commissione del medico, di protesi dentarie da parte dell’odontotecnico che si avvale di altro odontotecnico che esegui quindi lavorazioni parziali.
Anche nel rapporto tra odontotecnici, consistente nella fornitura di semilavorati, ossia di parziali lavorazioni di protesi dentarie che viene fatta eseguire da altro laboratorio odontotecnico, sulla base di impronte rilevate da medici-odontoiatri, l’operazione va trattata come “esente iva art. 10 n. 18”.
Ciò è stato precisato dal Ministero delle Finanze con Circ. n. 25 del 3/08/1979 e Circ. n. 129/E del 2/05/1995 che ha chiarito quanto segue:
Qualora sia presente un contratto scritto tra i due Laboratori, unitamente ad una “scheda di richiesta di semilavorati” corredata dalla copia di progettazione tecnica del dispositivo dentale, anche la cessione tra i due o più Laboratori odontotecnici che eseguono una o più lavorazioni parziali è “Esente IVA Art. 10 n. 18” in quanto prestazioni rese nell’esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza, realizzate e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria resa dal medico-odontoiatra.