Dal 1° gennaio 2013, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2011/7/UE, sono stati modificati i termini di pagamento nelle transazioni commerciali. Il termine massimo di pagamento da parte delle PA è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ad oggi, però, sono ancora poche le PA che riescono a rientrare in questi tempi di pagamento. Come devono comportarsi le imprese a tal proposito? Devono effettivamente emettere la fattura degli interessi compresa delle spese di risarcimento?
Risponde l’avv. Mauro Crosato, esperto legale amministrativista.
Con il decreto 213/2002 gli interessi sulle somme non corrisposte sono dovuti, senza la preventiva costituzione in mora (quindi, in sostanza, una formale richiesta di pagamento), anche per i crediti scaduti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il termine di pagamento, secondo la norma attuale, è di 30 giorni, modificabile da un accordo tra le parti. Se una delle parti è pubblica, l’accordo non può in ogni caso prevedere termini di pagamento superiori a 60 giorni. Nei confronti di alcune specifiche aziende pubbliche (aziende sanitarie, imprese pubbliche) i termini di pagamento sono fissati direttamente dalla norma in 60 giorni. Pertanto, nei confronti della Pubblica Amministrazione, trascorsi 30, o al massimo 60 giorni, il credito è automaticamente produttivo di interessi, al saggio previsto dalla norma (ricapitalizzazione BCE + 8 punti: oggi 8,50%). Spetta inoltre un “risarcimento” forfetario del danno pari a 40 Euro: non è molto chiaro il testo normativo, ma si direbbe per ogni titolo di credito (quindi, in sostanza, per tutto il credito derivante da un rapporto unitario), salva la prova di un costo superiore.
Gli interessi ed i danni possono essere richiesti emettendo una fattura (esente IVA), che, tuttavia, non sarà essa stessa produttiva di ulteriori interessi, che, in ogni caso, sarà necessaria per giustificare l’esborso delle somme a titolo di interessi da parte della P.A. Ricordo che gli interessi sono nella piena disponibilità del creditore, che vi può rinunciare: in questo caso, se è stata emessa fattura, dovrà essere emessa la relativa nota di accredito.
Infine, secondo la Corte dei Conti, l’addebito di interessi passivi può costituire fonte di responsabilità in carico al pubblico dipendente che non ha correttamente gestito le risorse finanziarie a sua disposizione.