Split Payment prorogato al 2023
Il Consiglio UE con la decisione COM (2020) 242, ha accolto la proposta dello Stato italiano di prorogare il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) fino al 30 giugno 2023, in quanto la sua eliminazione potrebbe avere notevoli effetti negativi sulla lotta contro l’evasione fiscale e sulla riscossione dell’IVA nei settori che rientrano nel campo di applicazione della misura. L’Italia ha chiesto di intervenire sulla Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizzava ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2020, in deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Le autorità italiane stimano che le misure attuate mediante il pacchetto antifrode riducono a tre mesi il tempo necessario all’amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di evasione o frode, rispetto ai 18 mesi inizialmente necessari. Peraltro, in assenza della scissione dei pagamenti, il recupero presso gli evasori fiscali o gli autori delle frodi, una volta effettuato il controllo, potrebbe rivelarsi impossibile in caso di insolvenza degli stessi.
Tra l’altro, ad oggi non appare possibile una valutazione dell’efficacia sinergica delle misure volte a ridurre le frodi e le evasioni (fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata dal 1 gennaio 2019; trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 1 gennaio 2020), a causa dell’attuazione recente delle misure stesse.
Cos’è lo Split Payment
Il Legislatore, con la Legge 190/2014, ha introdotto uno speciale sistema di liquidazione IVA, chiamato Split Payment (Scissione dei Pagamenti). Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società”.
Lo Split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:
– Amministrazioni Pubbliche;
– uno degli altri soggetti indicati dall’art. 17-ter, c. 1-bis, del DPR 633/1972 (es.: enti pubblici economici, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona).
L’applicazione dello split payment è stata estesa ulteriormente fino al 30 giugno 2023.
Questa speciale modalità di liquidazione IVA comporta che, nei casi in cui deve essere applicata, sarà il cessionario/committente (ad es. una PA) e NON il cedente/prestatore a dover materialmente versare l’importo dell’IVA allo Stato.
Se una particolare operazione dovrà essere effettuata secondo le regole dello Split Payment, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- il cedente/prestatore emetterà fattura indicando sia l’imponibile, sia l’IVA (aliquota ed importo), ma indicando, come importo finale a pagare, solo l’importo al netto dell’IVA;
- lo stesso cedente/prestatore dovrà indicare che la fattura è emessa secondo il sistema dello Split Payment “Scissione dei pagamenti”(v. più sotto c.a. la fattura elettronica);
- l’Ente Pubblico (o altro soggetto previsto) cessionario/committente pagherà al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’imposta (cioè dell’IVA);
- successivamente, lo stesso cessionario/committente verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato;
- il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà operare la registrazione delle fatture emesse (artt. 23/24 dpr 633/1972) senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
Split payment e fattura elettronica
Quando si predispone una fattura elettronica con applicazione dello Split Payment, bisogna riempire il campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA” con il valore “S“, che sta appunto, secondo le Specifiche dell’Agenzia delle Entrate della fatturazione elettronica, per “Scissione dei pagamenti“
Con il meccanismo dello split payment-scissione dei pagamenti, i fornitori delle PA (o altri soggetti previsti) accumuleranno credito IVA dovuto agli acquisti effettuati per erogare le relative prestazioni; per tali operazioni è possibile detrarre l’IVA ed esse rientrano quindi nel calcolo relativo ai rimborsi IVA.