Un operatore chiede chiarimenti sull’art. 124 del Decreto Rilancio, in particolare sull’interpretazione di due delle voci nell’elenco dei dispositivi medici esenti da IVA. Come “sistemi di aspirazione” sono da includere solo gli apparecchi o anche il monouso? Come “strumentazione per accesso vascolare” sono da includere solo gli apparecchi o tutti i dispositivi, quindi inclusi tutti i cateteri vascolari?
Risponde Mauro Crosato, Avvocato amministrativista, esperto in sanità
A rigori, la prima questione deve ottenere risposta positiva. Il termine “sistema”, infatti, indica una serie di dispositivi medici che operano congiuntamente per il conseguimento di una specifica finalità medica. Ciascun dispositivo, pertanto, per quanto autonomo, opera in congiunzione con altri, ciascuno per lo svolgimento della propria specifica funzione. Il sistema rappresenta l’insieme di tutti i dispositivi necessari per l’esecuzione di un determinato intervento sanitario. Ciascuno di essi, pertanto, va, a mio avviso, assoggettato al regime IVA agevolato.
La seconda questione è più complessa, in quanto il termine “strumentazione” non fa riferimento ad un concetto definito nella normativa dei dispositivi medici. L’assoggettamento al regime IVA agevolato dei cateteri vascolari (certamente dispositivi per l’accesso vascolare) è pertanto una questione di mera interpretazione del testo normativo, che, sul punto, non pare felicemente formulato. Ad una prima lettura, tuttavia, il termine “strumentazione” parrebbe far riferimento ad un dispositivo attivo o, quantomeno, a dispositivi costruttivamente complessi, escludendo dall’applicazione i dispositivi all’apparenza più semplici, come i cateteri. Si tratta, però, di una personale valutazione, che rischia di essere smentita nella pratica applicativa del decreto.
La questione potrà essere risolta, probabilmente, solo dopo un interpello all’Agenzia delle Entrate.