Ci chiede un parere un erogatore ortoprotesico vicentino: “L’Ulss ha iniziato a effettuare il rinnovo delle forniture non più in base alla data dell’ultima autorizzazione, ma facendo decorrere la nuova autorizzazione dalla data della consegna della fornitura precedente. Ci troviamo quindi con pratiche che ritardano anche uno/due mesi, soprattutto per le calzature su misura, quando i tempi di realizzazione del presidio risulta lungo. Chiedo se questa metodologia è corretta o è contestabile.”
RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, avvocato amministrativista
Il D.M. 322/1999 conteneva, all’art. 5, una espressa previsione sul rinnovo della fornitura di ausili:
“La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell’allegato 2 al presente regolamento”.
Il testo normativo era chiaro, nel precisare che l’autorizzazione (e non la consegna) doveva rispettare il termine minimo di rinnovo previsto dal decreto.
Il nuovo DPCM disciplina il caso nell’art. 18, c. 10: “L’azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell’elenco 1 dell’allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco”.
Si nota, come prima cosa, che, rispetto al decreto precedente, il termine di rinnovo è previsto normativamente solo per i dispositivi dell’elenco 1: per gli altri, o per i dispositivi dell’elenco 1 privi di termine di rinnovo, andrà fatta una valutazione caso per caso, secondo le regole definite nei punti a) e b) dello stesso art. 18, c. 10.
L’art. 18, c. 3 dello stesso DPCM, dispone in aggiunta che “Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, la Asl è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione”: in questo caso, non si tiene in considerazione un termine minimo (o massimo) di sostituzione.
Quindi, possiamo dire che correttamente il termine di rinnovo vincola il rilascio dell’autorizzazione, mentre il termine per la consegna deve essere disciplinato in ambito regionale (all. 12, art. 1, c. 11), nelle convenzioni stipulate con gli erogatori di dispositivi su misura (all. 12, art. 2) o nelle procedure di gara per i dispositivi degli elenchi 2A e 2B (all, 12, art. 3).