Un operatore economico, avendo partecipato ad una rdo indetta da una P.A. della sanità ed essendo stato escluso, ci chiede un parere sulla correttezza della sua esclusione. L’imprenditore segnala che la RdO, di importo inferiore ai € 40.00,00, era stata predisposta dalla stazione appaltante in una forma tale da non render possibile allegare, negli appositi spazi, tutti i punti richiesti. Per questo motivo, l’impresa aveva inserito l’offerta in dettaglio riportante la percentuale di ribasso nella sezione “Eventuali altri atti relativi a RTI o Consorzi”, che risultava libero. La stazione Appaltante, però, ha escluso dalla partecipazione, motivando con la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.
Risponde l’esperto Mauro Crosato, Avvocato amministrativista
Dall’analisi della documentazione fornita dall’operatore che ci chiede il parere, si deve concludere che l’esclusione determinata dalla P.A: sia corretta. Infatti, l’offerta presentata è stata ritenuta, dalla stazione appaltante, mancante di una serie di requisiti previsti dalla lettera d’invito. La successiva comunicazione dell’operatore economico, che chiedeva, per le mancanze evidenziate, l’applicazione del c.d. soccorso istruttorio, quindi la possibiltà di integrare, anche dopo la scadenza, la documentazione fornita, si può dire sostanzialmente accettata dalla P.A., che, quindi, ha ritenuto possibile, come previsto dalla legge, l’integrazione degli elementi formali dell’offerta, per i quali aveva evidenziato la mancanza. La successiva nota di chiarimenti, infatti, pur riprendendo tutte le carenze dell’offerta già evidenziate, giustifica l’esclusione esclusivamente in base alla violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Questa, era stata inserita, quanto al valore assoluto, nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma informatica: su uno spazio libero, però, era stato inserito il valore di sconto, in percentuale, rispetto alla base d’asta. Questa informazione, accessibile assieme alla documentazione amministrativa e tecnica che consentiva, con un semplice calcolo, di determinare il valore effettivamente offerto, viola il principio di segretezza: “la vigenza del principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica” (Consiglio di Stato, n. 824/2016).Non è sufficiente replicare, che non vi era spazio per inserire questa informazione, nell’ambito dell’offerta economica: essa, infatti, andava determinata applicando una percentuale di sconto (unica) sui prezzi a base d’asta, ed inserendo quindi i valori così ottenuti nel format previsto dal sistema. La documentazione di gara non prevedeva un obbligo, punito con l’esclusione, di inserire la percentuale di ribasso, che, con ogni probabiità, sarebbe stata calcolata dal sistema in base al valore inserito, corrispondente al valore complessivo ribassato. L’offerta, pertanto, era completa con l’inserimento del solo valore, che avrebbe permesso di determinare tutte le condizioni economiche praticate dal concorrente e non era necessario inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle che il sistema consentiva.